(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
642 La promessa al pubblico è stata delineata come avente per oggetto, in via generica, una prestazione anziché una ricompensa perché non deve necessariamente implicare una remunerazione, ma può avere per oggetto un fare (ad esempio, fotografare chi vince un concorso di bellezza).
La sua obbligatorietà non può essere indefinita; e così, mentre ammette un termine, anche implicitamente risultante dalla sua natura o dal suo scopo, ha una durata legale che si estende fino all'anno dalla pubblicazione. E' questa pubblicazione che la rende obbligatoria; e da questa pubblicazione si inizia il vigore del vincolo, senza che sia necessario, per il suo sorgere, una forma particolare.
Ma ciò implica irrevocabilità assoluta prima del termine espresso, implicito o legale. E' concesso al promittente un ius poenitendi (art. 752); ma, a garantire la serietà della promessa, ho presupposto, per la revoca, una giusta causa.
Si pregiudicherebbe però un diritto acquisito dall'oblato se si consentisse la revoca quando si è già verificata la situazione di fatto prevista nella promessa o quando è stata compiuta la prestazione che il promittente intendeva presupporre: l'art. 752 vieta pure in questi ultimi casi la revoca della promessa, con l'effetto di mantenere l'obbligo del promittente anche quando la revoca è intervenuta.
Se è libera la forma della promessa non può essere libera quella della revoca; perciò il primo comma dell'articolo 752 prevede che essa debba farsi nello stesso modo usato per la promessa o in modo equipollente.