Diritti di commissione e rimborso spese
Niente di particolarmente notevole presenta questo articolo, che e per altro la ripetizione della norma dell'art. 346 cod. di comm. del 1882.
La disposizione attuale presenta solo una precisazione a proposito della possibilità di esclusione dei diritti di commissione e del rimborso delle spese in seguito ad esplicita convenzione delle parti: è inutile dilungarsi a commentare qui una norma chiara e sulla quale, tolte alcune oscillazioni iniziali in dottrina, ormai regna perfetta armonia nella pratica e nella teoria.
Naturalmente, anche di fronte a questa norma continua a valere l'osservazione concorde della nostra dottrina, che l'immissione di rimesse nel conto corrente non implica di per sè il pagamento di un diritto di commissione. Il diritto ad avere la commissione, cosi come il rimborso delle spese, deve risultare connesso alla rimessa e derivare dalla operazione o dall'affare dal quale il credito rimesso deriva.
La seconda parte della norma può in un certo qual modo essere considerata superflua, dato che, anche secondo la passata legislazione, la dottrina e la pratica ammettevano, pur senza bisogno di una espressa disposizione della legge, come perfettamente normale la possibilità per le parti di escludere dalle partite immesse sul conto ogni diritto di commissione, come quella di limitare il diritto di commissione, oppure di computarlo a diversa percentuale.
Si ritiene infine che l' esclusione dei diritti di commissione o del rimborso delle spese, oltre che da convenzione contraria, possa derivare dall'uso contrattuale, oppure dall'uso riferito al genere degli affari particolari dai quali derivano i crediti rimessi nel conto.
Diritti di commissione e rimborso spese
Niente di particolarmente notevole presenta questo articolo, che e per altro la ripetizione della norma dell'art. 346 cod. di comm. del 1882.
La disposizione attuale presenta solo una precisazione a proposito della possibilità di esclusione dei diritti di commissione e del rimborso delle spese in seguito ad esplicita convenzione delle parti: è inutile dilungarsi a commentare qui una norma chiara e sulla quale, tolte alcune oscillazioni iniziali in dottrina, ormai regna perfetta armonia nella pratica e nella teoria.
Naturalmente, anche di fronte a questa norma continua a valere l'osservazione concorde della nostra dottrina, che l'immissione di rimesse nel conto corrente non implica di per sè il pagamento di un diritto di commissione. Il diritto ad avere la commissione, cosi come il rimborso delle spese, deve risultare connesso alla rimessa e derivare dalla operazione o dall'affare dal quale il credito rimesso deriva.
La seconda parte della norma può in un certo qual modo essere considerata superflua, dato che, anche secondo la passata legislazione, la dottrina e la pratica ammettevano, pur senza bisogno di una espressa disposizione della legge, come perfettamente normale la possibilità per le parti di escludere dalle partite immesse sul conto ogni diritto di commissione, come quella di limitare il diritto di commissione, oppure di computarlo a diversa percentuale.
Si ritiene infine che l' esclusione dei diritti di commissione o del rimborso delle spese, oltre che da convenzione contraria, possa derivare dall'uso contrattuale, oppure dall'uso riferito al genere degli affari particolari dai quali derivano i crediti rimessi nel conto.