Estinzione del sequestro e sostituzione del sequestratario
Il complesso delle situazioni cautelari attive e passive cessa, in capo al sequestratario cui i sequestranti hanno affidato la cosa, o per accordo dei sequestranti, o per definizione della controversia con consegna della cosa a colui cui spetta, ovvero per provvedimento del giudice. Nel primo e nel terzo caso può subentrare al primo sequestratario altro sequestratario, ancora convenzionale nel primo caso, giudiziario nel terzo.
A) Le parti legittimate all'accordo che libera il sequestratario e che lo vincola alla restituzione della cosa prima della definizione della controversia, sono quelle stesse e tutte quelle le cui volontà si incontrarono nella costituzione del contratto di sequestro o che, previste in tale contratto come possibili beneficiarie dello stesso, resero nota la loro volontà di voler profittarne.
Abiamo esposte le ragioni (vedi, 1798, n. 2 c), per cui è da escludere che abbia efficacia impeditiva della risoluzione del sequestro, la volontà di un terzo, successivamente intervenuto nella controversia ed estraneo al contratto di sequestro. Questi per approfittare della situazione cautelare, senza il consenso dei sequestranti, avrebbe dovuto, in pendenza della stessa, renderla efficace a proprio favore, trasformandola in sequestro giudiziale.
L'accordo dei soli sequestranti vincola il sequestratario alla riconsegna, con risoluzione del contratto, nonostante la naturale onerosità dello stesso. Nello stesso modo il depositario deve restituire la cosa a richiesta (art. 1771); la cautela, scopo e causa del negozio, nell'esclusivo interesse dei sequestranti; ed il corrispettivo al sequestratario non è elemento essenziale del contratto, quanto accessorio naturale, subordinato e condizionato alla permanenza di fatto dello stesso.
B) Parlando di «controversia definita» il codice lascia il dubbio se il sequestratario debba consegnare la cosa a colui cui spetta, in virtù di sentenza esecutiva, peraltro ancora impugnabile o impugnata.
La lettera dell'aggettivo «definita» farebbe propendere per la risposta negativa e farebbe pensare alla necessità del passaggio in giudicato della sentenza. Ma al di là della dizione letterale, del resto imprecisa, è da ritenere che si debba anzitutto interpretare la volontà delle parti espressa al momento del contratto.
In mancanza di esplicita volontà convenzionale, presumibilmente il possesso ed i poteri del sequestratario si devono interpretare come in tutto vincolati agli effetti giuridici del provvedimento giurisdizionale nella cui attesa sono stati creati, e, perciò, anche alla sua esecutività. A quest'ultima le parti sequestranti sarebbero e sono certamente soggette, e perciò è logico ritenere che esse, nel contratto di sequestro, abbiano richiamato, per liberare il sequestratario, semplicemente quel provvedimento che anche per esse sia esecutivo.
Di fronte alla possibilità di una clausola di esecuzione provvisoria, potrà essere cura della parte interessata fare risultare, prima della sentenza, l'intervenuto sequestro al fine di far valutare dal giudice l'inopportunità della clausola ed, ugualmente, a seguito della esecutività di diritto della sentenza, onde ottenere la sospensione dell'esecuzione.
L'obbligo del sequestratario di consegnare la cosa a chi spetta a seguito di sentenza esecutiva tra i sequestranti, non significa senz'altro la sua soggezione alla esecutività del provvedimento intervenuto inter alios. Se egli si opporrà, alla consegna, sarà necessario per la parte interessata munirsi di un titolo esecutivo nei suoi riguardi, tale che valga a togliergli il possesso del quale è investito. Ciò potrebbe essere conseguito tempestivamente, con economia di provvedimenti, chiamando in giudizio, nella causa tra i sequestranti, lo stesso sequestratario, al limitato fine della sua soggezione all'ordine della consegna.
C) Dice l'art. 1801 come, indipendentemente dall'accordo delle parti, «il sequestratario può essere liberato per giusti motivi».
Se la legittimità dei motivi addotti dal sequestratario è riconosciuta dai sequestranti, l'ipotesi della sua liberazione, in tal caso, non è diversa da quella della cessazione del sequestro per accordo tra le parti. Viceversa, oltre ai casi in cui, contro la volontà dei sequestranti, o di uno di essi, il sequestratario adduce giusti motivi di liberazione, può lo stesso essere sostituito anche contro la sua volontà, a richiesta anche di uno solo dei sequestranti che adduca tali motivi.
a) I giusti motivi che il sequestratario può addurre per la liberazione dovranno essere conseguenti ad un mutamento della situazione iniziale, tale da non consentire al sequestratario di rimanere nel suo ufficio.
La formula usata dall'art. 1801, che si presta ad una valutazione discrezionale, è senza dubbio assai piu lata di quelle «per impossibilità sopravvenuta» o « per eccessiva onerosità» che permettono (articoli 1463 e 1467) la risoluzione dei contratti in genere. Così potrà, ad esempio, essere addotto anche il constatato sopravvenire di una impossibilità morale da parte di quel sequestratario che, successivamente all'incarico, abbia contratto vincolo di matrimonio o di società con uno dei sequestranti.
Non si potrà tuttavia estendere troppo la valutazione di tali motivi, ove si consideri l'impegno volontariamente assunto dal sequestratario, specialmente quando il contratto sia a titolo oneroso. Plerumque non est permittendum officium, quod semel suscepit, contra legem depositionis deponere nisi iustissima causa interveniente. Sotto questo punto di vista non si può parificare la situazione del sequestratario convenzionale a quella di un custode nominato giudizialmente.
Quando i sequestranti non si prestino ad accettare i giusti motivi di risoluzione addotti dal sequestratario, la risoluzione dovrà intervenire per provvedimento giudiziale. È da escludere, in linea di diritto sostanziale, il ricorso ad un'offerta reale a norma degli articoli 1200 e segg. cod. civ. Questa presuppone la mora del creditore, e, perciò, una risoluzione di diritto del contratto, la quale è invece esclusa nel nostro caso dalla lettera e dallo spirito dell'art. 1801.
D'altra parte, se fosse possibile solo il ricorso al giudizio ordinario per ottenere una sentenza costitutiva di risoluzione del rapporto si avrebbe un rimedio inefficiente di fronte alla possibile urgenza dei giusti motivi di risoluzione.
Sembra che, ancora una volta, si debba tenere conto della particolarità della materia cautelare in cui si versa e della complementarità della fonte giudiziale del sequestro con quella convenzionale, ammettendosi che il sequestratario possa ottenere, con ricorso, dal giudice la conversione del sequestro convenzionale in sequestro giudiziale e la nomina di un sequestratario giudiziario. Non si oppone la lettera dell'art. 670 cod. proc. civ., il quale non fa parola dei legittimati al ricorso di sequestro ed anzi lascia quasi, nella sua dizione letterale, la stessa possibilità di un sequestro ordinato ex officio.
Subordinatamente potrebbero sempre soccorrere l'art. 700 cod. proc. civ. ed i provvedimenti di urgenza nello stesso considerati.
b) Un giusto motivo di cessazione dei poteri del sequestratario potrà essere invocato anche da uno dei sequestranti, ad esempio sotto il profilo di inadempimento dei doveri del sequestratario per constatata parzialità o per altro.
Anche in questo caso, quantunque in linea teorica sia possibile il ricorso al procedimento normale, con applicazione degli articoli 1453 e segg., la via più rapida e più adatta allo scopo sarà quella della richiesta di conversione del sequestro convenzionale in sequestro giudiziario. Ricorrono infatti ancora gli estremi dell'art. 670 cod. proc. civ.