La misura della retribuzione dello spedizioniere
Il primo comma dell'art.1740 corrisponde all'art. 1733 sulla misura della provvigione per il commissionario. La retribuzione può essere convenzionalmente stabilita; in mancanza di convenzione si determina secondo le tariffe professionali; in mancanza di tariffe secondo gli usi. Conformemente all'indirizzo seguito dagli artt. 1733 e 1736 si dà la preferenza agli usi del luogo in cui si fa la spedizione su quelli del luogo ove risiede il committente, allo scopo di estendere alla spedizione i principi della tutela del lavoro (art. 2099).
I rimborsi e i compensi per le prestazioni accessorie
Il secondo comma dell'art. 1740 si ricollega all'art. 1720 circa i rimborsi dovuti al mandatario e all'art. 1713 sull'obbligo del mandatario del rendiconto.
Lo spedizioniere deve giustificare documentalmente le anticipazioni fatte e le prestazioni accessorie per cui domanda i compensi: sulla base dei documenti giustificativi il committente esegue i rimborsi e paga i compensi.
La dimostrazione tuttavia non occorre quando i rimborsi e i compensi sono determinati in una somma globale unitaria, rimanendo sempre escluso che da tale determinazione unitaria, anche se vi è compresa la provvigione, si possa dedurre che il rapporto di spedizione si trasformi in quello di trasporto.