Regole della condizione degli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere la estinzione del mandato
Il codice del 1865 regolava indistintamente gli atti compiuti dal mandatario con o senza rappresentanza; il codice vigente, seguendo più precise direttive scaturenti dalla precisazione legislativa dei concetti di mandato e di rappresentanza, regola a proposito del mandato gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere la estinzione del mandato e a proposito della rappresentanza gli atti compiuti dal rappresentante dopo la estinzione della procura. Nel regolare gli atti del mandatario se ne occupa da un lato solo e, cioè, rispetto al mandante: non se ne doveva occupare rispetto ai terzi, perché questi non hanno alcun rapporto col mandante. Il mandatario acquista diritti e assume obblighi personalmente per gli atti che compie anche se i terzi hanno avuto conoscenza del mandato (art. 1705). La condizione dei terzi non muta rispetto al mandatario se questo agisce dopo la estinzione del mandato: i terzi contrattano sempre col mandatario.
Come si determina la condizione di tali atti nel mandato senza e con rappresentanza
Gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi rispetto al mandante o ai suoi eredi. Rispetto ai terzi la questione circa la loro validità non sorge per la ragione esposta nel numero precedente.
Nel caso di rappresentanza invece poiché i terzi contrattano contemplatione domini e gli effetti del negozio rappresentativo si producono direttamente tra terzi e rappresentato (art. 1388), la questione della validità sorge non già tra mandante e mandatario, ma tra mandante e terzi. La legge tutela la buona fede dei terzi disponendo che le modificazioni e la revoca della procura, a prescindere dalla scienza o ignoranza di esse da parte del rappresentante, debbono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei altrimenti non sono a essi opponibili, a meno che non si provi che ne erano a conoscenza al momento della conclusione del contratto (art. 1396, comma 1°).
Una corrispondente norma recava l'art. 1759 codice del 1865 nel caso di estinzione del mandato per revoca: se questa era notificata solo al mandatario non poteva opporsi ai terzi, i quali, ignorandola, avevano agito in buona fede con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario. Di guisa che nel mandato con rappresentanza gli atti compiuti dal rappresentante dopo l'estinzione della procura impegnano il rappresentato se l'estinzione non è notificata o altrimenti conosciuta dai terzi: quella situazione che si verifica tra mandante e mandatario nel mandato senza rappresentanza si produce tra rappresentato e terzi nel mandato con rappresentanza quando nel primo caso il mandatario, nel secondo i terzi, ignorino l'estinzione del mandato.
Disposizioni particolari sono dettate per la rappresentanza delle imprese commerciali relativamente alla preposizione institoria e ai procuratori. È previsto un sistema di pubblicità allo scopo di garantire la buona fede dei terzi (articoli 2206, 2207, 2209).