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Articolo 1729 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Mancata conoscenza della causa di estinzione

Dispositivo dell'art. 1729 Codice Civile

Gli atti che il mandatario(1) ha compiuti prima di conoscere(2) l'estinzione del mandato(3) sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi [1326].

Note

(1) La norma si applica al mandato con rappresentanza (1704 c.c.) e senza rappresentanza (1705 c.c.).
(2) La conoscenza può essere raggiunta in qualsiasi modo. Ad essa viene equiparata l'ignoranza colpevole.
(3) Si tratta di tutte le cause di estinzione, esclusa la revoca per la quale la conoscenza è garantita da un meccanismo apposito, cioè l'onere di comunicazione.

Ratio Legis

La norma è volta a tutelare il mandatario che ignori l'estinzione del mandato.

Spiegazione dell'art. 1729 Codice Civile

Regole della condizione degli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere la estinzione del mandato

Il codice del 1865 regolava indistintamente gli atti compiuti dal mandatario con o senza rappresentanza; il codice vigente, seguendo più precise direttive scaturenti dalla precisazione legislativa dei concetti di mandato e di rappresentanza, regola a proposito del mandato gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere la estinzione del mandato e a proposito della rappresentanza gli atti compiuti dal rappresentante dopo la estinzione della procura. Nel regolare gli atti del mandatario se ne occupa da un lato solo e, cioè, rispetto al mandante: non se ne doveva occupare rispetto ai terzi, perché questi non hanno alcun rapporto col mandante. Il mandatario acquista diritti e assume obblighi personalmente per gli atti che compie anche se i terzi hanno avuto conoscenza del mandato (art. 1705). La condizione dei terzi non muta rispetto al mandatario se questo agisce dopo la estinzione del mandato: i terzi contrattano sempre col mandatario.


Come si determina la condizione di tali atti nel mandato senza e con rappresentanza

Gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi rispetto al mandante o ai suoi eredi. Rispetto ai terzi la questione circa la loro validità non sorge per la ragione esposta nel numero precedente.
Nel caso di rappresentanza invece poiché i terzi contrattano contemplatione domini e gli effetti del negozio rappresentativo si producono direttamente tra terzi e rappresentato (art. 1388), la questione della validità sorge non già tra mandante e mandatario, ma tra mandante e terzi. La legge tutela la buona fede dei terzi disponendo che le modificazioni e la revoca della procura, a prescindere dalla scienza o ignoranza di esse da parte del rappresentante, debbono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei altrimenti non sono a essi opponibili, a meno che non si provi che ne erano a conoscenza al momento della conclusione del contratto (art. 1396, comma 1°).

Una corrispondente norma recava l'art. 1759 codice del 1865 nel caso di estinzione del mandato per revoca: se questa era notificata solo al mandatario non poteva opporsi ai terzi, i quali, ignorandola, avevano agito in buona fede con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario. Di guisa che nel mandato con rappresentanza gli atti compiuti dal rappresentante dopo l'estinzione della procura impegnano il rappresentato se l'estinzione non è notificata o altrimenti conosciuta dai terzi: quella situazione che si verifica tra mandante e mandatario nel mandato senza rappresentanza si produce tra rappresentato e terzi nel mandato con rappresentanza quando nel primo caso il mandatario, nel secondo i terzi, ignorino l'estinzione del mandato.

Disposizioni particolari sono dettate per la rappresentanza delle imprese commerciali relativamente alla preposizione institoria e ai procuratori. È previsto un sistema di pubblicità allo scopo di garantire la buona fede dei terzi (articoli 2206, 2207, 2209).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1729 Codice Civile

Cass. civ. n. 3557/1975

Le norme di cui agli artt. 1728 e 1729 c.c., che prevedono l'ultrattività del mandato nel caso di morte del mandante, non riguardano soltanto i rapporti interni fra mandante ed il mandatario (o gli eredi), ma vincolano, altresì, il terzo contraente che si è obbligato per espressa contemplatio domini attraverso il rappresentante. Pertanto, in tema di prelazione fra coeredi, regolata dall'art. 732 c.c., la dichiarazione di accettazione della proposta di alienazione di una delle quote ereditarie, posta in essere dal coerede attraverso un mandatario, è efficace, ai sensi del citato art. 1729 c.c. ed integra valido esercizio del diritto di prelazione, nei confronti del coerede proponente, ancorché sia stata notificata a quest'ultimo dopo la morte del mandante nel caso in cui il mandatario, al momento della notifica, non sia ancora venuto a conoscenza di tale evento.

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