(massima n. 1)
Il promuovimento di azione diretta a far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), si traduce in un difetto di legitimatio ad causam, rilevabile anche d'ufficio. Il mandatario senza rappresentanza può agire in giudizio in nome proprio, nei limiti consentiti dall'art. 1708 c.c., a tutela di diritti di pertinenza sostanziale del mandante, esclusivamente con riguardo agli affari da esso mandatario conclusi per conto del mandante ed in esecuzione del mandato. Con riguardo, invece, ad affari conclusi dal mandante, il mandatario può agire verso la controparte solo in forza di procura che gli conferisca specifici poteri di rappresentanza, perché, in difetto di tale procura, il mandato, quale ne sia l'oggetto e l'ampiezza, rimane fatto interno fra mandante e mandatario, inidoneo a legittimare il secondo ad agire in proprio nome, senza la contemplatio domini.