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Articolo 1540 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Vendita cumulativa di più immobili

Dispositivo dell'art. 1540 Codice Civile

Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa compensazione fino alla debita concorrenza(1); il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite [1537, 1538].

Note

(1) In base al dettato normativo si deve ritenere che la compensazione vada fatta tra le dimensioni degli immobili e, di conseguenza, tra i loro prezzi.

Ratio Legis

La norma si giustifica considerando che, nel caso previsto, le circostanze (medesimo contratto, unico prezzo, un immobile di misura inferiore ma uno di misura maggiore) legittimano, di massima, una compensazione delle situazioni.

Spiegazione dell'art. 1540 Codice Civile

Vendita cumulativa di più immobili

Se due immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite.
Esatta interpretazione della volontà delle parti, le quali per il solo fatto di avere comprato e venduto con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo hanno dimostrato di voler considerare i piu immobili come uno solo, e le varie loro dimensioni, nell'insieme.
Di qui la compensazione fino alla debita concorrenza.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1540 Codice Civile

Cass. civ. n. 15751/2017

Nell'ipotesi in cui più venditori trasferiscano, con il medesimo atto, una pluralità di immobili, l'indicazione del prezzo di ciascuno di essi è necessaria, a pena di nullità dell'atto, solo ove i contraenti non intesero dare vita ad una vendita cumulativa con pluralità di oggetti ovvero ad una cd. vendita in blocco, ma a tanti singoli contratti conclusi contestualmente, sebbene strutturalmente distinti in ragione degli oggetti alienati; tale valutazione, che si risolve in una "quaestio voluntatis" risolubile solo con riferimento al caso concreto, integra un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Cass. civ. n. 15545/2013

La stipulazione di due contratti preliminari di vendita cumulativa, aventi ad oggetto beni immobili considerati come un "unicum", con la pattuizione di un solo prezzo, può essere ricondotta ad una unitaria manifestazione negoziale facente capo ad un contratto preliminare complesso, avente ad oggetto una prestazione unica ed inscindibile, disciplinata dall'art. 1316 c.c.; ne consegue che l'impossibilità di distinguere la parte di prezzo riferibile all'una o all'altra promessa di vendita non determina la nullità dei preliminari medesimi.

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