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Articolo 1391 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Stati soggettivi rilevanti

Dispositivo dell'art. 1391 Codice Civile

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato(1).

In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante(2).

Note

(1) Se, ad esempio, Tizio incarica Caio di acquistare una scultura e Caio ignora che si tratta di un falso, la sua mala fede rileva.
(2) Ad esempio, Tizio, consapevole che la scultura che vuole acquistare non è di proprietà del venditore Sempronio, incarica Caio, che ignora questa circostanza, di acquistarla: la buona fede di Caio non sana l'acquisto. Tale comma non si applica alla rappresentanza legale (1387 c.c.) in quanto non rileva, in tal caso, la volontà dell'incapace.

Ratio Legis

Al primo comma è sottesa la stessa ratio che spiega l'art. 1389 del c.c., cioè il fatto che la volontà che consente il sorgere il contratto è quella del rappresentante, per cui è ai vizi di questa che è necessario guardare, salvo che il rappresentato predisponga istruzioni precise.
Il secondo comma si spiega considerando che la mala fede non riceve mai protezione dall'ordinamento, nemmeno in via indiretta.

Spiegazione dell'art. 1391 Codice Civile

La nozione di stati soggettivi rilevanti

La considerazione che fa ritenere decisiva la volontà del rappresentante a proposito dei vizi del consenso, giustifica anche la norma dell’art. 1391: la buona e la mala fede, la conoscenza o l'ignoranza di determinate circostanze vanno, di regola, ricercate nella persona del rappresentante. Così, se costui conosce il vizio del possesso del suo dante causa, non può il rappresentato giovarsi del principio che il possesso di buona fede, titolato, vale titolo (articoli #707# cod. civ. del 1865 e 1153 cod. civ.). Ancor qui, e per la stessa ragione enunciata a proposito dei vizi della volontà, la norma subisce eccezione e si ha riguardo agli stati soggettivi del rappresentato, nel caso in cui ricorressero elementi specificamente determinati da lui nel conferimento della rappresentanza: così, quando i1 rappresentante avesse stipulato un contratto di assicurazione, incorrendo in dichiarazioni inesatte e reticenze, in base alle precise indicazioni dategli dal rappresentato, è allo stato soggettivo di costui (presenza o assenza di dolo, o colpa grave) che occorre por mente per decidere circa gli effetti rispettivamente previsti dagli articoli 1892-1893 cod. civ. La norma dell’art. 1391 ha altresì un profondo senso di equità, in quanto non crea al rappresentato una posizione di privilegio, sottraendolo agli effetti della mala fede del suo rappresentante; e si completa con la disposizione finale, per cui in nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante. Anche qui il concetto di equità che ha inspirato la norma è evidente: come il rappresentato non è sottratto alle conseguenze della mala fede del suo rappresentante, così deve subire le conseguenze della propria, e non può farsi scudo della rappresentanza per crearsi una posizione di favore; così, se il rappresentato è in mala fede, non può invocare a suo favore il possesso qual titolo, per l'acquisto della cosa mobile, compiuto in suo nome dal rappresentante, ancorché costui fosse in buona fede.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

256 II progetto del 1936 è state da me integrato, contemplando in linee generali anche gli stati soggettivi influenti sul negozio.
Per il capoverso dell'art. 275, ogni qual volta può essere rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze è alla condizione psicologica del rappresentante che si deve avere riguardo, così come ad ogni vizio della sua volontà. Ma, se il rappresentato sia in mala fede, egli non può certo giovarsi della stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante, essendo ovvio che egli, allora, è sempre responsabile di non aver fatto il necessario per impedire che il rappresentante concludesse il contratto.

Massime relative all'art. 1391 Codice Civile

Cass. civ. n. 1192/2017

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il principio dell'apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, ex art. 2932 c.c. - sussistendo, in ragione del requisito formale richiesto "ad substantiam" per il conferimento di una simile procura, un onere legale di documentazione della stessa, in capo al rappresentante, ed un onere di diligenza in capo al terzo contraente, consistente nel chiedere la giustificazione degli altrui poteri e, quindi, l'esibizione dell'atto scritto con cui sono stati conferiti - mentre può fondarne la richiesta risarcitoria nei confronti del "falsus procurator" e dello stesso falsamente rappresentato, in presenza di elementi esteriori ed obiettivi, atti a giustificare la sua opinione che il potere rappresentativo fosse stato effettivamente conferito.

Cass. civ. n. 20120/2016

La domanda cd. supertardiva proposta, ex art. 101, comma 4, l.fall., da una società in accomandita semplice assumendo di non aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 l.fall., è inammissibile ove il suo socio accomandatario e legale rappresentante, di cui nemmeno risultino limitazioni statutarie o assembleari dei pieni poteri di amministrazione e rappresentanza spettantigli, fosse comunque a conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, valendo anche per le società di persone il principio, desumibile dall'art. 1391 c.c., dell'attribuibilità della conoscenza di un fatto di pertinenza della società sulla base dell'atteggiamento psichico delle persone che la rappresentano.

Cass. civ. n. 9595/2015

In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per "electio amici" del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 cod. civ.

Cass. civ. n. 15265/2006

In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito della scientia damni qualora l'acquirente sia una società, va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche.

Cass. civ. n. 8553/2003

Quando l'imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche gli ausiliari subordinati (commessi), cui sono affidate mansioni esecutive che li pongono a contatto con i terzi, hanno un (limitato) potere di rappresentanza, pure in mancanza di specifico atto di conferimento e possono compiere, ai sensi dell'art. 2210, primo comma, c.c., gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza. Ne consegue che, in ipotesi di contratto di fideiussione sottoscritto dal cliente di una banca su apposito modulo e dinanzi ad un impiegato dell'istituto di credito, lo stato soggettivo di cui all'art. 1391 c.c., che rileva ai fini della conoscibilità dell'errore, va verificato con riguardo all'impiegato che tratta la pratica e non con riferimento al legale rappresentante della banca.

Cass. civ. n. 1133/1985

Nei contratti conclusi dal rappresentante, sia nell'ipotesi di rappresentanza volontaria, sia in quella di rappresentanza legale, occorre avere riguardo per i vizi della volontà che rendono annullabile il negozio, agli stati soggettivi del rappresentante e non a quelli del rappresentato.

Cass. civ. n. 1169/1973

Nei negozi giuridici conclusi da una persona giuridica pubblica o privata, ai fini della valutazione degli stati soggettivi delle parti giuridicamente rilevanti, non può farsi riferimento che alla persona giuridica in virtù del nesso di rappresentanza organica. Conseguentemente, la prova dello stato soggettivo rilevante può essere fornita con i comuni mezzi previsti dalla legge, comprese le presunzioni.

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