(massima n. 1)
Quando l'imprenditore si avvale per la propria attivitą di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche gli ausiliari subordinati (commessi), cui sono affidate mansioni esecutive che li pongono a contatto con i terzi, hanno un (limitato) potere di rappresentanza, pure in mancanza di specifico atto di conferimento e possono compiere, ai sensi dell'art. 2210, primo comma, c.c., gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza. Ne consegue che, in ipotesi di contratto di fideiussione sottoscritto dal cliente di una banca su apposito modulo e dinanzi ad un impiegato dell'istituto di credito, lo stato soggettivo di cui all'art. 1391 c.c., che rileva ai fini della conoscibilitą dell'errore, va verificato con riguardo all'impiegato che tratta la pratica e non con riferimento al legale rappresentante della banca.