Presupposti per l’applicazione dell’art. 1371
Insiste la ricordata Relazione nel rilevare che l'ipotesi prevista all'art. 1371 è quella del contratto non a significato dubbio, ma a significato oscuro: «non quod duobus aut tribus modis intelligi potest ma «quod nullo modo potest intelligi».
Si noti tuttavia che, se si prescinde da un contrario comando del legislatore, la logica vuole che da un testo assolutamente incomprensibile non si desumano obbligazioni di sorta. Come bene si è avvertito, l'attore deve provare che un contratto si è formato, il giudice non deve metterci nulla di suo, nel dubbio deve escludere che il contratto esista. Ora, a nostro avviso, non è a credersi che l'art. 1371 si sia voluto mettere in contrasto con tale principio; la sua natura interpretativa, le sue regole, circoscritte alla graduazione degli oneri contrattuali, indicano tutto il contrario. Di qui alcune conseguenze:
A) L'art. 1371, in linea generale, deve intendersi nel senso che, prima di tutto, risulti provata la volontà delle parti di obbligarsi reciprocamente, e che l'oscurità concerna soltanto la portata delle contratte obbligazioni; solo in tal caso il giudice non deve negare ad esse né esistenza né efficacia: se invece non è provata la volontà di obbligarsi, l'art. 1371 non può venire in campo e la domanda giudiziale deve essere respinta.
B) Affinché l'art. 1371 si possa applicare, è altresì necessario che l'accertata volontà di obbligarsi lasci scorgere di quali obbligazioni si tratti. Da un documento a metà bruciato, che riveli l'esistenza di una caparra, senza altro indizio sul genere di obbligazione contratta, non si può desumere nulla; risulta bensì dal relitto documentario che una obbligazione vi è stata, ma non si sa quale; l'ipotesi è da equiparare alla mancanza di prova sulla esistenza del contratto. Possiamo dire dunque, affinché l'art. 1371 possa intervenire, che deve risultare una volontà contrattuale specificata; solo da tale premessa è possibile trarre illazioni interpretative sulle prestazioni che ne conseguono, la cui portata rimanga completamente oscura, nonostante i sussidi degli articoli 1362-1370.
C) La specificazione di questa volontà contrattuale deve darci i punti di partenza per le illazioni previste all'art. 1371, sia in diritto, sia in fatto: dobbiamo sapere che si tratta di una vendita e di una vendita del fondo corneliano; se appare la volontà di vendere una determinata casa, senza che si sappia quale essa sia, il giudice non può trasferire questa o quella casa del venditore, altrimenti uscirebbe dalle rotaie della interpretazione, sostituendo la specificazione propria a quella di parte non conosciuta né conoscibile.
In sostanza, poiché l'art. 1371, come si è accennato, pone delle regole per commisurare soltanto gli oneri delle parti, così l'oscurità a cui l'articolo si riferisce, può concernere solamente tali oneri, ferma la prova delle premesse contrattuali da cui essi interpretativamente si desumono.
Natura interpretativa dell’art. 1371 in generale
Allorché il giudice si trova di fronte non ad un contratto specificato, come si è detto, ma ad oneri contrattuali completamente oscuri, nonostante l'applicazione degli articoli 1362-1370, non gli è consentito di ignorarli. Forte è in tal caso la sua tentazione di sostituire senz'altro la volontà propria a quella altrui che non riesce ad individuare, secondo criteri equitativi. Neanche questo non gli è consentito: «Non si è voluto attribuire al giudice un potere generale di revisione dei contratti, né si è voluto introdurre il principio dell'equilibrio contrattuale» così dice la ricordata Relazione. L'opera del giudice deve dunque rimanere interpretativa. Vediamo ora come ciò accada, distintamente per ciascuna delle due regole poste dall'art. 1371.
Secondo la prima regola, per i contratti a titolo gratuito, l'onere deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato; qui vien fatto di ricordare il noto favor debitoris già previsto all'art. #1137# del codice 1865. Conoscendosi l'obbligo, ed ignorandosi quanto esso sia gravoso, l'onere minimo è sicuro, altrimenti l'obbligo non esisterebbe; un onere maggiore, invece, è incerto, e come tale non viene dal giudice addossato al venditore, come non verrebbe addossato giudizialmente a nessuno un dovere, di cui non si fosse conseguita sicuramente la prova. Interpretare un contratto con criteri obbiettivi, (dopo esauriti inutilmente quelli subbiettivi) conduce ad imporne gli oneri, solo nei limiti della prova raggiunta.
La seconda regola posta dall’art. 1371 e l’equo contemperamento degli interessi delle parti
La seconda regola dell'art. 1371 prevede l'ipotesi del contratto oneroso e prescrive di intenderlo in guisa da realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti.
Poiché in questo caso sussistono oneri per ambo i contraenti, oneri ugualmente oscuri quanto alla gravità loro, l'equo reciproco contemperamento e quello che il contratto avrebbe dovuto conseguire, se avesse ottimamente adempiuto il compito suo. Non sapendo se ciò si sia verificato, è giusto che lo si presuma; una prepotenza da una parte o dall'altra, di cui nulla consta, non ha titolo per influire sulla decision del giudice: pertanto anche questo criterio ha carattere interpretativo; con l'aiuto di una presunzione razionale, giudice attribuisce al contratto l'esercizio impeccabile della sua funzione. Del resto, lo si noti incidentalmente, lo stesso compito ha il giudice come interprete, di fronte al legislatore: gli attribuisce sempre, in via presuntiva, i migliori propositi, fino a che non è sicuro del contrario.
Portata giuridica dell’art. 1371 e delle regole in esso comprese
Ancorché, in linea di fatto, il giudice possa trarre la soluzione del problema dalla sensibilità propria, certo è che, giuridicamente parlando, deve riferirla all'accordo dei contraenti. Pertanto il suo pronunciato non è mai costitutivo, ciò che ha la sua importanza per la cosa giudicata, come già vedemmo a proposito dell'art. 1366. Anche nel caso nostro i terzi, non tenuti al giudicato, hanno libera la strada ad una interpretazione diversa, la scoperta d'ignorati documenti può anzi raccomandarla. E poiché l'interpretazione in esame riguarda la commisurazione degli oneri e poiché la costituzione di oneri reciproci e di corrispondenti diritti rientra tra le finalità che le parti si proposero nel contrattare, così, ad accentuare i1 carattere interpretativo specifico dell'art. 1371, le regole in esso contenute hanno ricevuto il titolo di regole finali.