Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto(1).
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto(1).
Dispositivo
Spiegazione
Relazioni
Massime
Tesi di laurea
Consulenza
Dispositivo
Spiegazione
Relazioni
Massime
Tesi di laurea
Consulenza(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 28967/2025
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 cod. civ.Cass. civ. n. 23857/2025
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solamente se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni interpretativi contemplati dagli art. 1362-1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli integrativi previsti dagli art. 1366-1371 c.c.Cass. civ. n. 21207/2024
Nell'interpretazione delle clausole contrattuali, è lecito applicare sia il criterio di interpretazione letterale sia quello di interpretazione complessiva delle clausole, purché tale approccio risulti coerente con le regole ermeneutiche. In particolare, una clausola che preveda una remunerazione per ogni regolarizzazione effettuata, indipendentemente dall'effettiva esazione, deve essere interpretata valorizzando il significato letterale della previsione senza collegare il diritto alla remunerazione all'avvenuto incasso.Cass. civ. n. 17193/2024
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.Cass. civ. n. 16215/2024
Per determinare se un rapporto negoziale controverso sia incluso nella cessione intercorsa tra due banche, è fondamentale esaminare gli elementi attivi e passivi inclusi ed esclusi dall'insieme aggregato e ceduto secondo le disposizioni del contratto di cessione e le normative speciali vigenti.Cass. civ. n. 6871/2024
Nell'interpretazione di una clausola statutaria, da condurre secondo i criteri ermeneutici dettati per i contratti, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. Infatti, l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile. In ogni caso, il principio della conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall'art. 1367 cod. civ., può trovare applicazione solo quando il senso del contratto o di una sua clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l'utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico) e, comunque, la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto o della clausola.Cass. civ. n. 5810/2024
L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito; tuttavia, può essere censurabile in cassazione la violazione dei parametri interpretativi degli artt. 1362 e ss. c.c., qualora emergano errori nell'applicazione delle disposizioni relative all'interpretazione letterale (art. 1362 c.c.) o sistematica (artt. 1363-1366 c.c.) dell'atto oggetto d'esame.Cass. civ. n. 33451/2021
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.Cass. civ. n. 30420/2017
Nell'interpretazione di un contratto collettivo, soggetto, per la sua natura privatistica, alle disposizioni dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., non può farsi ricorso all'analogia, prevista, dall'art. 12, comma 2, delle preleggi, per la sola norma di legge, fermo restando che il giudice, ai sensi dell'art. 1365 c.c., può estendere, mediante un'interpretazione estensiva, una pattuizione ad un caso non espressamente contemplato dalle parti ma ragionevolmente assimilabile a quello regolato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, ai fini del calcolo dell'anzianità per la progressione in carriera di dipendente di banca, aveva applicato la pattuizione del c.c.n.l. che, nel caso di prestazione di servizio per meno di quattro mesi in un anno, prevedeva la conferma della valutazione dell'anno precedente, alla diversa ipotesi della sospensione dal servizio disposta in novembre a seguito di un procedimento disciplinare).Cass. civ. n. 9560/2017
L’art. 1365 c.c. consente l’interpretazione estensiva di clausole contrattuali se inadeguate per difetto dell’espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all’intenzione, sicché l’esclusione da tali clausole di casi non espressamente previsti va attuata dall’interprete tenendo presenti le conseguenze normali volute dalle parti con l’elencazione esemplificativa dei casi menzionati onde verificare, alla stregua del criterio di ragionevolezza imposto dalla norma, se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell’esemplificazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che, interpretando un patto parasociale, aveva ritenuto sussistente la facoltà per l’amministratore dimissionario di indicare quello nuovo, nonostante il patto prevedesse le sole ipotesi di decesso e revoca, in quanto l’intenzione delle parti era di conservare la gestione e l’amministrazione della società all’interno dei gruppi familiari espressi da ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione).Cass. civ. n. 7763/1995
Nell'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro non può ricorrersi all'analogia, ma, in relazione al principio secondo cui, nell'interpretazione dei contratti, deve in primo luogo ricercarsi la volontà delle parti secondo i criteri fissati dagli artt. 1362-1365 c.c. (e solo quando questa indagine non risulti appagante può ricorrersi ai criteri fissati dagli artt. 1367-1370), il giudice può, ai sensi dell'art. 1365, estendere un patto relativo ad un caso ad un altro caso non espressamente contemplato dalle parti ma ragionevolmente assimilabile, compiendo un'interpretazione estensiva del patto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza ritenuta conforme alle regole dell'ermeneutica contrattuale e logicamente motivata, con cui il giudice di merito, in relazione ad un contratto collettivo che non prevedeva le mansioni di centralinista, di cui si discuteva la riconducibilità alla qualifica di. «subalterno» ovvero a quella superiore degli impiegati d'ordine con mansioni esecutive, aveva optato per quest'ultima soluzione, avendo rilevato, sulla base di un'analisi delle relative professionalità, una equivalenza di contenuti tra le mansioni di centralinista e quelle di dattilografo, espressamente considerate dal contratto.
Dispositivo
Spiegazione
Relazioni
Massime
Tesi di laurea
Consulenza
Dispositivo
Spiegazione
Relazioni
Massime
Tesi di laurea
Consulenza
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!