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Articolo 1365 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Indicazioni esemplificative

Dispositivo dell'art. 1365 Codice Civile

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto(1).

Note

(1) La norma contempla l'interpretazione c.d. estensiva. È discutibile se il "caso" cui si riferisce la norma sia anche quello giuridico o se possa essere solo quello che prescinde dal diritto.

Ratio Legis

La norma vuole evitare un'interpretazione troppo rigida del contratto.

Spiegazione dell'art. 1365 Codice Civile

Origini storiche e significato della norma

Nei contratti si trovano volontà che pongono regole di condotta, volontà che ne circoscrivono o ne estendono gli effetti, e volontà che, con opportuni esempi, spiegano quali applicazioni discendano dalle regole poste in uno o più casi. Queste ultime volontà che dirimono dubbi o chiariscono con esempi il significato di clausole generali, sembrano anch'esse avere portata costitutiva di obbligazioni, ma in realtà hanno soltanto valore dichiarativo, vale a dire illustrano quali doveri furono altrimenti concordati, senza fissare esse stesse le regole dalle quali i doveri scaturiscono. Esse ricordano l'opera del giudice di fronte a quella del legislatore, opera che interpreta, ma non legifera. Ciò fu ottimamente inteso dai romani, che dissero: «Quae dubitationis tollendae causa contractibus inseruntur, ius commune non laedunt». Di qui la conseguenza che nessuna indicazione esemplificativa posta in un contratto può pregiudicare l'applicazione della regola esemplificata a casi dei quali, nell'esempio, non si è fatta menzione.

Ma il Pothier che ha fatto suo, citandolo, il passe del Digesto sopra trascritto, lo ha parafrasato dicendo che con la spiegazione del dubbio non si presume si sia voluto restringere l'applicazione della regola ai casi non espressi. Ora, però, molto diverso è il dire: «ius commune non laedunt», e il dire, col Pothier e col nostro codice, non si presumono esclusi i casi non espressi. Come è penetrata nel sistema l'idea di una presunzione?

A prima vista, essa sembra inesplicabile. O il chiarimento, o l'esempio è dichiarativo, ovvero esso non è né un chiarimento né un esempio, ma è una regola nuova. La prova serve al giudice per apprendere di che si tratti, ma male s'intende come, per virtù di prova contraria, l'esempio od il chiarimento possa divenire costitutivo.

Eppure, meglio considerando, la difficoltà si supera. In molti contratti l'esempio è bensì dichiarativo, ma non mancano casi in cui la stessa volontà esemplificativa è anche costitutiva; quando così accade, la parte, con una manifestazione unica, compie due atti diversi. In tali casi l'esempio spiega, ma insieme pone una regola. Questo ha intuito il Pothier, pur senza darcene la spiegazione. E siccome i contratti ci rivelano prima l'apparenza della volontà, poi, meglio investigando, l'intima realtà sua, così il Pothier non ha ripetuto col Digesto che ogni chiarificazione e dichiarativa, ma ha detto che essa lo è, purché non risulti da prova contraria (vale a dire da più accurato accertamento) che la chiarificazione o l'esempio reca in seno una modificazione del rapporto generale: in tal caso sembra essere soltanto un esempio, ma non lo è, e se la modificazione del rapporto vi è implicata, bisogna, come è ovvio, rispettarla. Tutto questo, il Pothier, lo ha detto con la breve formula: non si presume che l'esempio restringa la generalità della obbligazione; ciò significa che, in tal caso, vale come semplice esempio, fino a prova contraria. E l'idea e la formula aderenti alla realtà, felici l'una e l'altra, sono passati nel codice Napoleone, e per questa strada, nel nostro codice del 1865 e poi nel codice del 1 942.

Il testo del 1 865 è molto simile a quello del 1942, ma non identico. L'art. #1139# del 1865 diceva: «Non si presume che siansi voluti escludere i casi non espressi»; l'art. 1365 dice: «Non si presumono esclusi i casi non espressi»; il vecchio testo accentuava di più il momento intenzionale, il testo nuovo insiste di più sulla dichiarazione. Il rapporto fra intenzione e dichiarazione sarà esaminato a proposito dell'articolo seguente; qui basti dire che la ricordata Relazione tace sulle ragioni della variante, che, secondo noi, non implica un mutamento nella portata della disposizione. Dato il regime della presunzione, con ambo le formule, si deve stare, in difetto di prova contraria, alla dichiarazione; quanto poi alla prova contraria, essa può attingersi da ogni utile elemento, sia dalle clausole concomitanti, sia dalla intenzione inespressa, purché comune, secondo i rilievi fatti a proposito dell'art. 1362.

Dalle cose dette deriva che noi non condividiamo l'idea espressa da un autorevole scrittore, che nel caso nostro si tratti di interpretazione estensiva: pensiamo invece che si tratti della corretta analisi della volontà contrattuale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1365 Codice Civile

Cass. civ. n. 33451/2021

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.

Cass. civ. n. 30420/2017

Nell'interpretazione di un contratto collettivo, soggetto, per la sua natura privatistica, alle disposizioni dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., non può farsi ricorso all'analogia, prevista, dall'art. 12, comma 2, delle preleggi, per la sola norma di legge, fermo restando che il giudice, ai sensi dell'art. 1365 c.c., può estendere, mediante un'interpretazione estensiva, una pattuizione ad un caso non espressamente contemplato dalle parti ma ragionevolmente assimilabile a quello regolato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, ai fini del calcolo dell'anzianità per la progressione in carriera di dipendente di banca, aveva applicato la pattuizione del c.c.n.l. che, nel caso di prestazione di servizio per meno di quattro mesi in un anno, prevedeva la conferma della valutazione dell'anno precedente, alla diversa ipotesi della sospensione dal servizio disposta in novembre a seguito di un procedimento disciplinare).

Cass. civ. n. 9560/2017

L’art. 1365 c.c. consente l’interpretazione estensiva di clausole contrattuali se inadeguate per difetto dell’espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all’intenzione, sicché l’esclusione da tali clausole di casi non espressamente previsti va attuata dall’interprete tenendo presenti le conseguenze normali volute dalle parti con l’elencazione esemplificativa dei casi menzionati onde verificare, alla stregua del criterio di ragionevolezza imposto dalla norma, se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell’esemplificazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che, interpretando un patto parasociale, aveva ritenuto sussistente la facoltà per l’amministratore dimissionario di indicare quello nuovo, nonostante il patto prevedesse le sole ipotesi di decesso e revoca, in quanto l’intenzione delle parti era di conservare la gestione e l’amministrazione della società all’interno dei gruppi familiari espressi da ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione).

Cass. civ. n. 7763/1995

Nell'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro non può ricorrersi all'analogia, ma, in relazione al principio secondo cui, nell'interpretazione dei contratti, deve in primo luogo ricercarsi la volontà delle parti secondo i criteri fissati dagli artt. 1362-1365 c.c. (e solo quando questa indagine non risulti appagante può ricorrersi ai criteri fissati dagli artt. 1367-1370), il giudice può, ai sensi dell'art. 1365, estendere un patto relativo ad un caso ad un altro caso non espressamente contemplato dalle parti ma ragionevolmente assimilabile, compiendo un'interpretazione estensiva del patto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza ritenuta conforme alle regole dell'ermeneutica contrattuale e logicamente motivata, con cui il giudice di merito, in relazione ad un contratto collettivo che non prevedeva le mansioni di centralinista, di cui si discuteva la riconducibilità alla qualifica di. «subalterno» ovvero a quella superiore degli impiegati d'ordine con mansioni esecutive, aveva optato per quest'ultima soluzione, avendo rilevato, sulla base di un'analisi delle relative professionalità, una equivalenza di contenuti tra le mansioni di centralinista e quelle di dattilografo, espressamente considerate dal contratto.

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