(massima n. 1)
Nell'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro non può ricorrersi all'analogia, ma, in relazione al principio secondo cui, nell'interpretazione dei contratti, deve in primo luogo ricercarsi la volontà delle parti secondo i criteri fissati dagli artt. 1362-1365 c.c. (e solo quando questa indagine non risulti appagante può ricorrersi ai criteri fissati dagli artt. 1367-1370), il giudice può, ai sensi dell'art. 1365, estendere un patto relativo ad un caso ad un altro caso non espressamente contemplato dalle parti ma ragionevolmente assimilabile, compiendo un'interpretazione estensiva del patto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza ritenuta conforme alle regole dell'ermeneutica contrattuale e logicamente motivata, con cui il giudice di merito, in relazione ad un contratto collettivo che non prevedeva le mansioni di centralinista, di cui si discuteva la riconducibilità alla qualifica di. «subalterno» ovvero a quella superiore degli impiegati d'ordine con mansioni esecutive, aveva optato per quest'ultima soluzione, avendo rilevato, sulla base di un'analisi delle relative professionalità, una equivalenza di contenuti tra le mansioni di centralinista e quelle di dattilografo, espressamente considerate dal contratto.