Non comunicabilità dell'effetto estintivo della confusione agli altri soggetti
La confusione, che si produce quando si riunisce nella persona di un debitore in solido anche la qualità di creditore, ovvero in quella del concreditore la qualità di debitore aveva effetto estintivo rispetto a detti soggetti; ma non rispetto agli altri; secondo il diritto romano (L. 71, princ. XI,VI, 1).
Il codice napoleonico accolse lo stesso concetto, temperandolo però nel senso che la confusione potesse sempre invocarsi limitatamente alla quota del debito, che si era estinto per confusione.
Il codice del 1865 pure si uniformò a questo indirizzo con le norme contenute negli articoli #1194# e #1257# e gli stessi principi sono stati accolti nel codice vigente.