(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato dal sinistro ceda al responsabile civile il credito risarcitorio azionabile ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la riunione in capo al cessionario delle qualitą di creditore e debitore in solido non determina l'estinzione per confusione della autonoma obbligazione gravante sull'assicuratore, non trovando in tal caso applicazione l'art. 1303, comma 1, c.c., attesa la peculiare forma di solidarietą passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.