(massima n. 1)
A norma dell'art. 1235 c.c., per la novazione soggettiva si osservano le disposizioni disciplinanti i tre istituti della delegazione, dell'estromissione e dell'accollo, istituti che, contemplando le varie ipotesi di sostituzione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio o di aggiunta ad esso di un nuovo debitore, prevedono la liberazione del debitore originario solo in caso di dichiarazione espressa del creditore.