Nell'ordinamento attuale, il minore è di diritto emancipato col matrimonio, a cui sia stato eccezionalmente ammesso dal Tribunale. Nel diritto romano, l'emancipazione era l'atto con cui il pater familias rinunciava alla patria potestas sul soggetto a potestà, rendendolo sui iuris: per effetto dell'emancipatio, il figlio poteva, quindi, fondare una famiglia a sé stante. In età classica, il rito dell'emancipatio era regolato sulla base di una norma delle XII Tavole: il pater familias per tre volte faceva atto di vendita del figlio a un terzo; dopo questa triplice vendita fittizia, il filius familias si considerava emancipato. Il procedimento fu semplificato in età giustinianea: vi era un'emancipatio per tabulas, ossia mediante documento redatto alla presenza del magistrato, e l'emancipatio per rescriptum principis, mediante documento sottoscritto dall'imperatore.