Con una norma di carattere indicativo, la legge descrive il contenuto dell'inventario, che comprende l'enunciazione dei beni materiali (immobili e mobili), dei crediti e dei debiti, nonché la descrizione delle carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio: peraltro la stessa norma rimanda, quanto alle forme, al
Codice di procedura civile; ed è evidente che le sommarie indicazioni della legge vanno completate dalle regole della tecnica. Il richiamo delle forme usate nel commercio o nell'economia agraria per gli inventari di aziende industriali, commerciali o agrarie, è molto vago e generico; la norma contenuta nell'art.
365 vale però a determinare la necessità di un separato inventario dell'azienda, il cui riepilogo sarà riportato nell'inventario generale.
All'inventario generale sarà pure unito in copia l'inventario che il curatore speciale di beni lasciati per testamento o donati (art.
356) abbia già formato per conto proprio: l'inventario generale compilato dal tutore deve comprendere anche quei beni.