Articolo abrogato dall'art. 67 della L. 4 maggio 1983 n. 184.
[Gli effetti dell'adozione cessano:
- 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
- 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
- 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante. ]