(massima n. 2)
Nonostante il carattere «personalissimo» (ex art. 270 c.c.) dell'azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se tale circostanza non sia dichiarata in udienza o, comunque, portata a conoscenza delle altre parti mediante notifica (art. 300, primo comma, c.p.c.). Ove, peraltro, il figlio, che abbia compiuto diciotto anni nel corso del giudizio di appello, provveda ad impugnare personalmente con ricorso per cassazione, essendone legittimato, la relativa sentenza, non può concorrere, al riguardo, anche la legittimazione del genitore già esercente la potestà, il quale conserva una propria legittimazione a ricorrere in cassazione soltanto allorché il petitum consista in pretese di carattere economico accessorie alla dichiarazione giudiziale di genitura naturale.