(massima n. 1)
ll regime di imprescrittibilitā dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternitā, stabilito dall'art. 270 c.c., non costituisce emanazione di un principio fondamentale di ordine pubblico internazionale, ai sensi degli artt. 17 e 31 att. c.c., essendo stato introdotto nell'ordinamento in forza di una scelta di politica legislativa volta ad eliminare ogni differenza tra l'accertamento giudiziale della maternitā e l'accertamento della paternitā. Ne consegue che la legge straniera (nella specie, quella francese), la quale sottoponga l'azione di dichiarazione giudiziale della paternitā all'osservanza di un termine (nella specie, biennale) dal raggiungimento della maggiore etā, non č contraria all'ordine pubblico internazionale.