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Articolo 206 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Azioni concesse ai creditori del marito

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 206 Codice Civile

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

[I creditori del marito possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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