Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
[I creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote.]
[I creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote.]
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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