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Articolo 121 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Mancanza di assenso

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 121 Codice Civile

Articolo abrogato dalla legge di riforma del diritto di famiglia, l. 19 maggio 1975, n. 151.

[Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio.

Parimenti l'azione non può essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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