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Articolo 118 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Difetto di etą

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 118 Codice Civile

Articolo abrogato dalla L. di riforma del diritto di famiglia, n. 151/1975. La disciplina precedente è stata riprodotta ed unita all'art. 117 del c.c., co. II.

[Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non e pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.

Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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