(massima n. 1)
I provvedimenti emessi dal Presidente del tribunale, in forza degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., nell'espletamento della sua funzione di nomina e di sorveglianza sull'attivitā compiuta dai liquidatori delle fondazioni, nonché delle associazioni private riconosciute e, per analogia, anche non riconosciute, costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietā e definitivitā, essendo il liquidatore revocabile o sostituibile in ogni tempo, anche d'ufficio, e fondandosi esse su un'indagine sommaria e "incidenter tantum", con la conseguenza che avverso tali provvedimenti non č ammessa l'impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.