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Articolo 4 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

(D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

[Aggiornato al 23/05/2024]

Calcolo e misura

Dispositivo dell'art. 4 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda(1).

4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 221, lettera c), della L. 30 dicembre 2021, n. 234.
(2) La L. 13 giugno 2023, n. 83 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364".

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