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Articolo 47 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Procedimento di contrattazione collettiva

Dispositivo dell'art. 47 TUPI

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.

Massime relative all'art. 47 TUPI

Cons. Stato n. 356/2007

Il D.P.C.M. 20 giugno 2003, il D.P.C.M. 17 maggio 2002, il D.P.C.M. 28 maggio 2001 e il D.P.C.M. 27 giugno 2000, nella parte in cui hanno disposto che l'onere per l'aumento di stipendi, indennitą integrativa speciale (i.i.s.) ed assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, costituente "spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate", scaturiscono dalla corretta applicazione dell'art. 19, comma 4, L. n. 488 del 1999, dell'art. 50, comma 8, L. n. 388 del 2000, dell'art. 16, comma 7, L. n. 448 del 2001 e dell'art. 33, comma 4, L. n. 289 del 2002, disponendo, in particolare, questa ultima norma che "ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale degli enti pubblici economici delle universitą e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici del personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito della disponibilitą dei relativi bilanci".

C. Conti n. 32/1998

Costituiscono oneri contrattuali, le spese e i costi diretti ed indiretti derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nel loro complesso, anche se non possiedono natura di oneri finanziari.

C. Conti n. 17/1998

La certificazione dei C.C.N.L. non si concreta in un atto di scienza, finalizzata a dare certezza legale di dati finanziari espressi da scritture contabili definitive, ma in una valutazione dell'attendibilitą degli oneri finanziari derivanti dai contratti collettivi e della loro compatibilitą con gli strumenti di programmazione e di bilancio conseguente alla quantificazione dei detti oneri finanziari effettuata dall'ARAN.

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