(massima n. 1)
Il D.P.C.M. 20 giugno 2003, il D.P.C.M. 17 maggio 2002, il D.P.C.M. 28 maggio 2001 e il D.P.C.M. 27 giugno 2000, nella parte in cui hanno disposto che l'onere per l'aumento di stipendi, indennitą integrativa speciale (i.i.s.) ed assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, costituente "spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate", scaturiscono dalla corretta applicazione dell'art. 19, comma 4, L. n. 488 del 1999, dell'art. 50, comma 8, L. n. 388 del 2000, dell'art. 16, comma 7, L. n. 448 del 2001 e dell'art. 33, comma 4, L. n. 289 del 2002, disponendo, in particolare, questa ultima norma che "ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale degli enti pubblici economici delle universitą e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici del personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito della disponibilitą dei relativi bilanci".