1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
- a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
- b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
- c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
- d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del Codice Civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16 del T.U. successioni e donazioni.