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Articolo 119 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero

Dispositivo dell'art. 119 Testo unico stupefacenti

1. Il Ministro della sanitą, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unitą sanitarie locali per successivi interventi.

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