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Articolo 77 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 21/08/2024]

Abbandono di siringhe

Dispositivo dell'art. 77 Testo unico stupefacenti

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumitā altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope č punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

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