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Articolo 65 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Obbligo di trasmissione di dati

Dispositivo dell'art. 65 Testo unico stupefacenti

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

  1. a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
  2. b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
  3. c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
  4. d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre. (1)

Note

(1) Con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del presente articolo).

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