1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore č tenuto a presentare domanda al Ministero della sanitā secondo le modalitā stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
- a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autoritā del Paese di destinazione;
- b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autoritā del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autoritā consolari italiane.
4. Il transito č ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.