Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 56 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Domanda per il permesso di esportazione

Dispositivo dell'art. 56 Testo unico stupefacenti

1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato č tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanitā.

2. La domanda deve essere redatta secondo le modalitā stabilite con decreto del Ministro della sanitā. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autoritā del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autoritā consolari italiane ivi esistenti.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!