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Articolo 112 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 112 Testo unico stupefacenti

Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope]

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