1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.(1)
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.