1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.