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Articolo 7 Testo unico in materia di societą a partecipazione pubblica (TUSP)

(D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Costituzione di societą a partecipazione pubblica

Dispositivo dell'art. 7 TUSP

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

  1. a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
  2. b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
  3. c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
  4. d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

  1. a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
  2. b) la trasformazione della società;
  3. c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
  4. d) la revoca dello stato di liquidazione.

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