L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.
I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, fossero stati già presentati alla giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto.