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Articolo 208 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 208 TULPS

Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75

[E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E' parimente proibito:

  1. a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
  2. b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;
  3. c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.

Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un più grave reato, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.]

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