(1)Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.
La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una Corte d'appello, di un presidente di Corte d'appello o consigliere di Cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.
Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione.