Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del tribunale.
Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a euro 1 (lire 2000) a favore della cassa delle ammende.
Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.