[Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione(1).
La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficienza o di sollievo da pubblici infortuni.
Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.
La licenza stessa vale solamente per i comuni nell'àmbito della provincia in cui è rilasciata.]