I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000)(1) a euro 619 (1.200.000)(1).
Note
(1)
Importo così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.