[I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.
I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identità.]