Articolo abrogato dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
[(1)Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza(2).]
Note
(1)
Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141, vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
(2)
Sul commercio clandestino di cose antiche, vedi l'art. 706 del codice penale del 1930.