L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.
Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento(1).
Note
(1)
Vedi, sugli spedizionieri, la L. 14 novembre 1941, n. 1442, e la L. 15 dicembre 1949, n. 1138, e sugli spedizionieri doganali, la L. 22 dicembre 1960, n. 1612.