Articolo abrogato dagli artt. 16, comma 2 e 164, comma 1, lettera f), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
[(1)Non si può esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
E' ammessa la rappresentanza.]
Note
(1)
Vedi, anche, gli artt. 197-203, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.