E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
[Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente(1).]
[I prefetti possono vietare, per ragioni di moralità o di ordine pubblico, l'impiego negli esercizi predetti di donne anche maggiori degli anni 18(1).]