L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici(1).
Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.
Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire 100.000) a euro 309 (lire 600.000)(2).(3)
Note
(1)
A norma dell'art. 5, L. 21 aprile 1962, n. 161, la commissione incaricata della revisione delle pellicole cinematografiche stabilisce, «in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale», se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18.
(2)
Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(3)
L'art. 13, comma 1, lettera a) dell D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto che: "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".